- 1.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei
muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e
superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione
energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi
per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla
sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi
verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti
limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui
al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici, alle distanze minime di protezio ne del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli
edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori
spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione
minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è
permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20
centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli
edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.
La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e
successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano
l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e
diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o
integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di
manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui
agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i
casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita
normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può in ogni caso derogare le
prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1,
comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori è da
intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni
successivi.
7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300
MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione
competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza
dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 6 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di
dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non
diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto
approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del
soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione
del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta
giorni."