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Legge sul PIANO CASA della Regione Marche     
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Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22.

"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi

economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche

di edilizia sostenibile".

 

 

 

 

 

Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Interventi di ampliamento)

1. E' consentito l'ampliamento degli edifici residenziali, ancorché ubicati in zona agricola, nei limiti

del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento complessivo massimo non superiore a

200 metri cubi.

 

 

 

 

 

2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq,

l'ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli

immobili di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia

residenziale).

 

 

 

 

 

3. E' consentito l'ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a

destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al decreto

ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra

i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi

pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di que lli esistenti, ai sensi dell'articolo

17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), se motivato in base a specifiche esigenze produttive nel

rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei

limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 400

metri quadrati. L'ampliamento che comporta anche l'incremento dell'altezza dell'edificio, in deroga

ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e

regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in

misura non superiore a 100 metri quadrati.

 

 

 

 

 

4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle

previste al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono situati, l'ampliamento

è consentito ai sensi del comma 1.

 

 

 

 

 

5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, l'ampliamento di cui ai commi

precedenti è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche

architettoniche.

 

 

 

 

 

6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici ubicati in zona agricola che non

presentino le caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme

edilizie per il territorio agricolo), è consentito accorpare all'edificio principale la volumetria degli

accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro

destinazione d'uso.

 

 

 

 

 

7. L'ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del

comportamento energetico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

(Attuazione della direttiva 2002/91/CE rela tiva al rendimento energetico nell'edilizia).

 

 

 

 

 

8. L'ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda il mantenimento della

destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e

garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia

accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti

standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si

obbligano, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune

medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari

al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e

comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. La convenzione o l'atto d'obbligo sono

trascritti a cura del Comune e a spese degli interessati. I proventi della monetizzazione sono

utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di

cui all'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,

paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per l'acquisizione di aree da

destinare a standard urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti.

 

 

 

 

 

Art. 2

(Interventi di demolizione e ricostruzione)

1. E' consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali che

necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della

sicurezza antisismica, con eventuale ampliamento nei limiti del 35 per cento della volumetria

esistente da demolire. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della

destinazione in atto, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008

(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e

ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione

totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il

raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale in base alla versione

sintetica del protocollo ITACA Marche, nonché prevedere l'utilizzazione di fonti energetiche

rinnovabili.

 

 

 

 

 

2. E' consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non residenziali che

necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della

sicurezza antisismica. Gli interventi di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza

antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale,

conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la

sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di

punteggio stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 e prevedere l'utilizzazione di fonti

energetiche rinnovabili. E' consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non

residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati per

finalità produttive prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la

destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard

urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l'intervento rientri in un programma di

riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di

riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate). In ogni caso, il

mutamento della destinazione d'uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a

destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m. 1444/1968.

 

 

 

 

 

3. L'eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 2 è consentito nel rispetto della normativa

statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 35 per cento

della superficie utile lorda da demolire, se gli edifici medesimi sono ubicati nelle zone omogenee a

destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al d.m. 1444/1968.

L'ampliamento che comporta anche l'incremento dell'altezza dell'edificio è consentito nei limiti del

35 per cento della superficie utile lorda da demolire.

 

 

 

 

 

4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle di cui

al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono

consentiti nei limiti di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

5. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 1, comma 8.

Art. 3

(Interventi sulle opere pubbliche

e sul patrimonio immobiliare della Regione,

degli enti locali e degli ERAP)

1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono consentiti anche per gli edifici

destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale

pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del

servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

 

 

 

2. Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso prevedere il miglioramento

dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento

o l'adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2. Il

piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione d'uso degli

edifici pubblici, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del d.l. 112/2008.

 

 

 

 

 

3. Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli enti locali, in quanto attrezzature

di interesse generale, sono consentiti anche nelle aree di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b).

 

 

 

 

 

4. Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i Comuni interessati, interventi di

demolizione anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica di

proprietà degli ERAP o dei Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della

volumetria esistente.

 

 

 

 

 

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici ultimati alla data del 31 dicembre

2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero

dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l'atto di cui all'articolo

9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali

comunali, provinciali e regionali. La presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono

consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così definiti dall'articolo 31, comma 2, della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma

2, i limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi inclusi

quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 8, primo comma, numero 4), del

decreto ministeriale medesimo.

 

 

 

 

 

2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati i limiti di incremento

rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche l'applicazione delle deroghe previste

dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici

e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici,

nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione

della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e

abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia

sostenibile). Ferme restando tali deroghe, gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici

stabiliti dalla presente legge sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalle suddette

normative.

 

 

 

 

 

3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non sono tra loro cumulabili.

L'edificio che ha usufruito nel periodo di efficacia della presente legge di uno di detti interventi non

può ulteriormente usufruire di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con

ampliamento.

 

 

 

 

 

4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di

cui alla presente legge sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle

situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici.

 

 

 

 

 

5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono ammessi:

a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968;

b) nelle aree di tutela integrale dei piani regolatori comunali adeguati al Piano paesistico ambientale

regionale (PPAR). Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato, si osservano le norme

relative agli ambiti di tutela integrale definite dallo stesso PPAR;

c) per quanto riguarda le individuazioni contenute nel:

1) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale: nella fascia di

territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali

corsi d'acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto AVD_P2, AVD_P3 e AVD_P4 e

nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4;

2) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca:

nelle fasce di territorio con probabilità di esondazione corrispondenti a piene con tempo di ritorno

di duecento anni e nelle aree di versante in condizione di dissesto;

3) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto: nelle aree di versante a

pericolosità molto elevata H3 e nelle aree a rischio elevato o molto elevato di inondazione, E3 ed

E4;

4) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere: le zone individuate a rischio

molto elevato per fenomeni franosi, R4;

d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12

della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve

naturali;

e) sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per

contratto o per atto d'obbligo unilaterale;

f) per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli edifici

anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono;

g) per gli edifici censiti ai sens i degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché

dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo),

sottoposti a restauro e a risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico

adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895.

 

 

 

 

 

6. Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto

salvo quanto stabilito dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

 

 

 

 

 

7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell'ambito di applicazione

della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), gli

incrementi volumetrici restano disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle

strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r. 9/2006, nel caso di

ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui

all'articolo 19 della citata l.r. 9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento

rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo

19 possono essere anche di iniziativa privata.

 

 

 

 

 

8. Le norme della presente legge non possono essere applicate agli edifici aventi destinazione

commerciale, quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 4 ottobre 1999, n. 26

(Norme ed indirizzi per il settore del commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di

vendita e la dotazione minima di parcheggi.

 

 

 

 

 

9. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può in ogni caso derogare le

prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, né gli interventi in essa previsti possono

essere considerati interventi in sanatoria. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968,

gli interventi di cui alla presente le gge sono consentiti purché non comportino l'avanzamento

dell'edificio esistente sul fronte stradale.

 

 

 

 

 

Art. 5

(Procedimento)

1. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto previsto dalla normativa statale e

regionale vigente. Alla domanda o denuncia del proprietario interessato, o al progetto nel caso di

opere pubbliche, deve essere allegata anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico

abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il miglioramento del

comportamento energetico da conseguire, nonché il mantenimento della destinazione in atto nei casi

previsti dalla presente legge e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, il miglioramento o

l'adeguamento della sicurezza antisismica. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la

relazione del tecnico abilitato deve asseverare la necessità del rinnovamento e dell'adeguamento o

del miglioramento dell'edificio sotto il profilo della sicurezza antisismica, il mantenimento della

destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge, nonché il miglioramento dell'efficienza

energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla presente

legge.

 

 

 

 

 

2. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 sono attestati

dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei

lavori. In mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'agibilità delle opere realizzate.

L'attestazione deve riguardare anche il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

 

 

 

3. Gli interventi che riguardano parti strutturali non possono essere realizzati in mancanza della

documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica vigente.

 

 

 

 

 

4. Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono stabilire l'incremento dei

diritti di segreteria in misura non superiore al 100 per cento. Le risorse così determinate sono

utilizzate per l'attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti

medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli.

 

 

 

 

 

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, gli interventi di cui alla presente legge sono

subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del

Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di

procedere all'attuazione o all'adeguamento delle medesime contemporaneamente alla realizzazione

degli interventi.

 

 

 

 

 

Art. 6

(Riduzione del contributo di costruzione)

1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato al solo

ampliamento ridotto del 20 per cento.

 

 

 

 

 

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione, se dovuto, è

determinato in ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per

la parte ricostruita.

 

 

 

 

 

3. La riduzione del contributo di costruzione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai casi di

mutamento della destinazione d'uso di cui all'articolo 2, comma 2. I Comuni destinano tale

contributo agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

 

 

 

 

 

4. Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione

comportino l'accessibilità totale dell'unità immobiliare ai fini del superamento delle barriere

architettoniche.

 

 

 

 

 

5. Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di costruzione previste dalla normativa

vigente.

 

 

 

 

 

Art. 7

(Controlli e sanzioni)

1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale dispone

semestralmente, in collaborazione con i Comuni, accertamenti e ispezioni a campione sugli edifici

oggetto degli interventi di cui alla presente legge e sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli a

campione possono svolgersi entro cinque anni dalla data di fine lavori.

 

 

 

 

 

2. Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, ferma restando

l'eventuale applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 6 giugno

2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),

comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale

dell'immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle maggiori superfici,

nonché l'annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 6.

 

 

 

 

 

Art. 8

(Contratti di lavori pubblici

sotto soglia comunitaria)

1. Ai contratti di lavori di cui al comma 7 bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE), da affidare nel territorio regionale, si applicano le seguenti norme

integrative:

a) i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza, sono individuati previa pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio

del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante. Per la Regione e per gli

enti e le aziende da essa dipendenti, l'avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;

b) la selezione dei soggetti cui rivolgere l'invito, tra quelli in possesso dei requisiti, può essere

effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta espressamente indicate nell'avviso e

a tal fine le stazioni appaltanti possono, alternativamente o in combinazione tra loro, applicare

criteri oggettivi, conformemente alla comunicazione interpretativa della Commissione europea

2006/C 179/02, quali il sorteggio, l'esperienza dei candidati nel settore in questione, le dimensioni e

l'infrastruttura delle loro attività, la loro capacità tecnica e professionale;

c) per la stima degli importi da porre a base della procedura, le stazioni appaltanti utilizzano i propri

prezzari e, in mancanza, il prezzario regionale, formalmente adottati ai sensi dell'articolo 133,

comma 8, del decreto legislativo 163/2006 e vigenti al momento dell'avvio della procedura.

 

 

 

 

 

Art. 9

(Norme transitorie e finali)

1. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, possono limitarne l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del

proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree

o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.

 

 

 

 

 

2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla

presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla

scadenza del termine di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre i successivi diciotto mesi, a

pena di decadenza dal relativo diritto.

 

 

 

 

 

3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, entro dieci giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addi' 08 Ottobre 2009

IL PRESIDENTE

(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE

NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'

PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;

b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

 

 

 

 

 

NOTE

Nota all'art. 1, comma 2

Il testo dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia

residenziale) è il seguente:

"Art. 16 - (Mutui agevolati) - Omissis.

La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri

perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla

presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina."

 

 

 

 

 

Nota all'art. 1, comma 6

Il testo dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il

territorio agricolo) è il seguente:

"Art. 15 - (Censimento di fabbricati rurali. Edifici di valore storico e architettonico) - Omissis.

2. Nello stesso termine ciascun comune, sentita la commissione edilizia comunale integrata ai sensi

dell'articolo 4 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, compila un apposito elenco degli edifici nelle zone

agricole che rivestono valore storico e architettonico anche secondo le indicazioni del Piano

Paesistico Ambientale regionale di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26.

Omissis."

 

 

 

 

 

Note all'art. 1, comma 8

- Il testo dell'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità

edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti

residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a

parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di

quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è il seguente:

"Art. 3 - (Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici

o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) - Per gli insediamenti

residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765 del 1967,

sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione

minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde

pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali,

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

 

 

 

 

 

c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente

utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

 

 

 

 

 

d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. della

legge n. 765 del 1967): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume

che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano

mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno),

eventualmente maggio rati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno)

per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze

(negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)."

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,

paesaggistica e di assetto del territorio) è il seguente:

"Art. 20 - (Piano attuativo per i servizi) - 1. Con riferimento alle aree ed ai beni di cui al comma 2

dell'art. 15, i comuni possono approvare un apposito piano attuativo per i servizi (PAS).

2. Tale piano, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano regolatore generale, identifica le

aree ed i beni da assoggettare ad esproprio e le relative destinazioni.

3. Il PAS è composto dai seguenti elaborati:

a) relazione sulle previsioni del PRG e sulla conformità ad esse del PAS, con previsione sommaria

di spesa;

b) identificazione delle aree sulle planimetrie dello stesso PRG e su planimetrie catasta.

4. Il PAS può essere adottato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione del PRG e,

comunque, approvato definitivamente dopo l'entrata in vigore del PRG stesso.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al PAS le norme che disciplinano i piani

particolareggiati e, in particolare, quelle che ne regolano i procedimenti di approvazione e

l'efficacia."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all'art. 2, comma 2

Per il testo dell'articolo 3 del d. m. 1444/1968 vedi nelle note all'art. 1, comma 8.

Nota all'art. 3, commi 1 e 2

Il testo dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e

la perequazione tributaria), è il seguente:

"Art. 58 - (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri

enti locali) - 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di

Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo

individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i

propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di

previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come

patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del

consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante

allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non

necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza

delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunq ue richiesta e deve essere

effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei

casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale

vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei

volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti,

hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli

effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene

in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione,

intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo

entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito

con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato

si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista

al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti

diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi

previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti

dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative,

nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti

competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i

propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero

promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto- legge 25

settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli

elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decretolegge

25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.

410."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note all'art. 4, comma 1

- Il testo dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) è il

seguente:

"Art. 31 - (Sanatoria delle opere abusive) - Omissis.

Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato

eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già

esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

Omissis."

- Il testo dell'articolo 8, primo comma, numero 4), del d. m. 1444/1968 è il seguente:

"Art. 8 - (Limiti di altezza degli edifici) - Le altezze massime degli edifici per le diverse zone

territoriali omogenee sono stabilite come segue:

omissis;

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in

relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all'art. 4, comma 2

Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva

2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione

della direttiva 93/76/CEE) è il seguente:

"Art. 11 - (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari) - 1.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei

muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e

superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione

energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,

certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi

per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla

sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi

verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti

limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui

al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle

normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra

edifici, alle distanze minime di protezio ne del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli

edifici.

2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori

spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione

minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è

permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al

titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle

normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra

edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20

centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli

edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.

La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e

successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano

l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e

diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o

integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui

componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di

manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui

agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,

qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i

casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e

successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita

normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.

5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può in ogni caso derogare le

prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1,

comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori è da

intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni

successivi.

7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300

MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli

impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione

competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle

normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico,

che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza

dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di

autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del

testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e

successive modificazioni.

8. L'autorizzazione di cui al comma 6 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale

partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e

con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di

dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non

diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio

dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto

approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del

soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione

del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta

giorni."

 

 

 

 

 

Nota all'art. 4, comma 5, lett. d)

Il testo dell'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge

quadro sulle aree protette) è il seguente:

"Art. 12 - (Piano per il parco) - Omissis.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le

costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia

consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente

necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì

ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma

dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri

generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo

metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti

naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi

autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457

del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

omissis."

 

 

 

 

 

Note all'art. 4, comma 5, lett. g)

- Il testo degli articoli 15, n. 3), e 40 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesistico

ambientale regionale (PPAR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre

1989, n. 197 (pubblicata nel suppl. n. 3 al BUR n. 18 del 9 febbraio 1990), è il seguente:

"Art. 15 - (Definizione) - Omissis.

3) edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o storico-documentario siti in aree

extraurbane e urbane, quali edifici religiosi (chiese, conve nti e abbazie, santuari e simili), i cimiteri,

gli edifici difensivi (sistemi difensivi, torri, rocche, castelli, cinte murarie e simili); gli edifici

residenziali (case rurali, ville e palazzi padronali, ville con parco, parchi e giardini, e simili), gli

edifici produttivi (mulini, frantoi, fornaci, fabbriche, officine, cartiere, gualchiere e simili), i

manufatti infrastrutturali (canali, ponti, fontane rurali e simili);

omissis."

"Art. 40 - (Edifici e manufatti storici) - Gli edifici e manufatti storici extraurbani sono individuati

nelle tavv. 9,16 ed elenco allegato 2.

Sono inoltre oggetto di tutela i canali, i ponti, le fontane rurali e simili, aventi interesse storicoculturale

e ambientale.

Per alcuni edifici e manufatti indicati nella tav. 16 ed elenco allegato 2 sono stabiliti ambiti

provvisori di tutela cartograficamente delimitati.

Per gli altri edifici e manufatti di cui al primo comma è stabilito un ambito provvisorio di tutela,

misurato a partire dal perimetro degli stessi o degli eventuali parchi e/o pertinenze, pari a metri 150.

All'interno degli ambiti provvisori di cui ai precedenti commi si applica la tutela integrale di cui agli

articoli 26 e 27.

Prescrizioni di base transitorie.

All'interno degli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti

tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo

sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.

Prescrizioni di base permanenti.

Per gli edifici e manufatti di cui alle lettere a) e d) del comma successivo, sono consentiti

esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 31, lettere a), b) e o) della legge 457/78.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

a - completare ed aggiornare il censimento e l'identificazione degli edifici e manufatti storici

extraurbani anche attraverso una verifica documentata della permanenza e ubicazione del bene;

b - definire gli ambiti di tutela annessi agli edifici e manufatti in oggetto, in base a quanto stabilito

dall'articolo 27 bis;

c - stabilire le prescrizioni per la tutela degli edifici e manufatti in oggetto, che deve essere

esclusivamente volta al recupero, mediante il restauro ed il risanamento conservativo, nonché degli

ambiti di tutela annessi;

d - effettuare il censimento e l'identificazione degli edifici e manufatti storici di cui all'articolo 15

punto 3, compresi nelle aree urbane, e definirne le prescrizioni di tutela, tendenti al recupero ed alla

coerente destinazione d'uso.

- Per il testo dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 13/1990 vedi nella nota all'art. 1, comma 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note all'art. 4, comma 7

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme

regionali in materia di turismo), è il seguente:

"Art. 19 - (Disciplina urbanistica) - 1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive

di cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto

ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai

distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere

architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico,

all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da

individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione

della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di

classificazione superiore.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione

che:

a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive,

a verde pubblico o a parcheggio;

b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso l'approvazione di piani

particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso l'approvazione di piani di recupero. Su tali piani

non è richiesto il parere della Provincia di cui all'articolo 26 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme

in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto

dall'articolo 30 della medesima legge regionale.

4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non

possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti

dall'articolo 68 comma 2, lettera c) della L.R. n. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti

nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1968. Si può

beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta.

5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica

destinazione turistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il

vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente,

registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.

6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11 gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali

caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, installati dal gestore a servizio dei clienti, non sono

soggetti a permesso di costruire, né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i

meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento permanente con il

terreno.

7. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente dislocati

all'interno della struttura ricettiva.

8. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, comma 3, è consentita la presenza dei mezzi mobili

di pernottamento di cui al comma 6 del presente articolo nel limite massimo del sessanta per cento

della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei limiti di cui all'articolo 12,

comma 3."

- Il Capo I del Titolo II (Strutture ricettive) della l.r. 9/2006 reca: "Strutture alberghiere e all'aria

aperta".

 

 

 

 

 

Nota all'art. 7, comma 2

Il Titolo IV del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), reca: "Vigilanza sull'attività urbanisticoedilizia,

responsabilità e sanzioni".

Note all'art. 8, comma 1

- Il testo dell'articolo 122, comma 7 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE.) è il seguente:

"Art. 122 - (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) - Omissis.

7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro

possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e

secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque

soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

Omissis."

- Il testo dell'articolo 133, comma 8, del d.lgs. 163/2006 è il seguente:

"Art. 133 - (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) - Omissis.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare

riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati

soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari

cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati

fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia

intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono

essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di

concerto con le regioni interessate.

Omissis."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 332 del 1° luglio 2009;

* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Bugaro n. 339 del 7 agosto 2009;

* Relazione della IV Commissione assembleare permanente in data 30 settembre 2009;

* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 ottobre

2009, n. 151.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE.